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ANZIO, IVA SULLA TIA DAL 2005 AL 2009. L'ASSESSORE MERCURI PRECISA SUGLI EVENTUALI RIMBORSI
ANZIO, IVA SULLA TIA DAL 2005 AL 2009. L'ASSESSORE MERCURI PRECISA SUGLI EVENTUALI RIMBORSI
Interviene l?assessore al Bilancio, Patrimonio, Tributi e Personale del comune di Anzio, Giuseppe Mercuri, rispetto alla posizione assunta dal PD locale sul rimborso dell?Iva della TIA.
"Rispetto alla rimborso dell'Iva sulla Tariffa d'Igiene Ambientale, relativa alle annualità dal 2005 al 2009 - sottolinea Mercuri - invito i cittadini ad attendere le indicazioni che, a breve termine, saranno rese note dal legislatore circa le modalità di erogazione delle somme. Invito il PD di Anzio, che nei giorni scorsi ha demagogicamente diffuso informazioni circa i rimborsi, ad assumere un comportamento responsabile al fine di evitare errate aspettative nella cittadinanza; sarà cura dell?amministrazione comunale informare, quanto prima, i contribuenti rispetto alle eventuali modalità di rimborso delle somme indebitamente riscosse?.
Con la sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha respinto l?eccezione di incostituzionalità della norma che assegna la materia del contenzioso Tia alla Commissione Tributaria, motivando la natura tributaria della tariffa stessa ed indirettamente riconoscendo la non applicazione dell?Iva, in contrasto con quanto più volte affermato dalle risoluzioni del Ministero dell?Economia e delle Finanze.
La recente interpretazione della norma, con la quale è stata motivata la natura tributaria della tariffa ?Ronchi?, ha comportato in capo ai singoli contribuenti il sorgere del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate a titoli di Iva.
L'amministrazione anziate ha dunque ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito, distinguendo l?analisi della questione a seconda se trattasi di Tia per utenze domestiche o non domestiche. Per le utenze legate ad attività economiche, titolari di partita Iva, la somma versata a titolo di Iva è stata regolarmente detratta dall?imposta a debito proveniente dalla propria attività, per le rispettive annualità; in questo caso, anche in assenza di un preciso dispositivo del legislatore è ragionevole pensare che, richiamando il principio della buona fede in materia tributaria di cui alla legge 212/2000, il contribuente ?con utenza non domestica? non abbia diritto al rimborso delle somme già portate in diminuzione dell?imposta a debito.
Il contribuente titolare di utenza domestica, consumatore finale ai fini Iva, in relazione alle vigenti normative ha altresì diritto a vedersi restituita la quota Iva versata relativamente alla tariffa ?Ronchi? per le annualità dal 2005 al 2009.
"Con lo scopo di evitare inutili allarmismi e facili manipolazioni - sottolineano dall'amministrazione - è opportuno precisare che il diritto al rimborso, di quote indebitamente riscosse, si prescrive in 10 anni dall?effettivo versamento; ciò significa che chi ha regolarmente versato la Tia per l?anno 2005, alle scadenze prefissate (31 luglio - 31 ottobre 2005), ha tempo fino al 31 luglio o 31 ottobre 2015 per richiederne il rimborso unitamente agli interessi maturati. Si sottolinea ulteriormente come negli anni - proseguono - dal 1999 al 2004, il regime Tarsu non prevedeva l?applicazione dell?IVA; è pertanto, inutile nonché illegittimo presentare richieste di rimborso relative a quelle annualità e non esiste alcuna urgenza nella presentazione di quelle relative alle annualità successive al 2004. E?, inoltre, inutile affrettarsi alla compilazione delle richieste di rimborso prima che il legislatore intervenga con precise indicazioni circa le modalità di erogazione delle somme o di trattamento giuridico della singola fattispecie. Sarà cura di questa amministrazione - si conclude nella nota del Comune - informare tutti i contribuenti interessati rispetto alle eventuali modalità di rimborso delle somme, indebitamente riscosse, adottate in relazione alle indicazioni sicuramente fornite dal legislatore entro brevissimo termine. Non è comunque esclusa la possibilità di ricorrere a procedure automatiche e generalizzate di rimborso, qualora il Legislatore non intervenga con indicazioni differenti da quelle attualmente vigenti".
Con la sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha respinto l?eccezione di incostituzionalità della norma che assegna la materia del contenzioso Tia alla Commissione Tributaria, motivando la natura tributaria della tariffa stessa ed indirettamente riconoscendo la non applicazione dell?Iva, in contrasto con quanto più volte affermato dalle risoluzioni del Ministero dell?Economia e delle Finanze.
La recente interpretazione della norma, con la quale è stata motivata la natura tributaria della tariffa ?Ronchi?, ha comportato in capo ai singoli contribuenti il sorgere del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate a titoli di Iva.
L'amministrazione anziate ha dunque ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito, distinguendo l?analisi della questione a seconda se trattasi di Tia per utenze domestiche o non domestiche. Per le utenze legate ad attività economiche, titolari di partita Iva, la somma versata a titolo di Iva è stata regolarmente detratta dall?imposta a debito proveniente dalla propria attività, per le rispettive annualità; in questo caso, anche in assenza di un preciso dispositivo del legislatore è ragionevole pensare che, richiamando il principio della buona fede in materia tributaria di cui alla legge 212/2000, il contribuente ?con utenza non domestica? non abbia diritto al rimborso delle somme già portate in diminuzione dell?imposta a debito.
Il contribuente titolare di utenza domestica, consumatore finale ai fini Iva, in relazione alle vigenti normative ha altresì diritto a vedersi restituita la quota Iva versata relativamente alla tariffa ?Ronchi? per le annualità dal 2005 al 2009.
"Con lo scopo di evitare inutili allarmismi e facili manipolazioni - sottolineano dall'amministrazione - è opportuno precisare che il diritto al rimborso, di quote indebitamente riscosse, si prescrive in 10 anni dall?effettivo versamento; ciò significa che chi ha regolarmente versato la Tia per l?anno 2005, alle scadenze prefissate (31 luglio - 31 ottobre 2005), ha tempo fino al 31 luglio o 31 ottobre 2015 per richiederne il rimborso unitamente agli interessi maturati. Si sottolinea ulteriormente come negli anni - proseguono - dal 1999 al 2004, il regime Tarsu non prevedeva l?applicazione dell?IVA; è pertanto, inutile nonché illegittimo presentare richieste di rimborso relative a quelle annualità e non esiste alcuna urgenza nella presentazione di quelle relative alle annualità successive al 2004. E?, inoltre, inutile affrettarsi alla compilazione delle richieste di rimborso prima che il legislatore intervenga con precise indicazioni circa le modalità di erogazione delle somme o di trattamento giuridico della singola fattispecie. Sarà cura di questa amministrazione - si conclude nella nota del Comune - informare tutti i contribuenti interessati rispetto alle eventuali modalità di rimborso delle somme, indebitamente riscosse, adottate in relazione alle indicazioni sicuramente fornite dal legislatore entro brevissimo termine. Non è comunque esclusa la possibilità di ricorrere a procedure automatiche e generalizzate di rimborso, qualora il Legislatore non intervenga con indicazioni differenti da quelle attualmente vigenti".


