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'NETTUNO SERVIZI' ADDIO. IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELLA TRIBUTI ITALIA. IL COMUNE GRIDA VITTORIA
'NETTUNO SERVIZI' ADDIO. IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELLA TRIBUTI ITALIA. IL COMUNE GRIDA VITTORIA
Nettuno Servizi definitivamente cancellata. Il Tar del Lazio ieri ha sancito la cancellazione della società dall'Albo dei Riscossori respingendo il ricorso della Tributi Italia.
Il tribunale ha illustrato i motivi della decisione nella sentenza di respingimento, speigando che "la Commissione é pervenuta alla cancellazione a seguito di un prolungato e sostanzialmente irreversibile stato di crisi strutturale di tal società; v'é stato un accertamento, in contraddittorio con questa, dell'impossibilità di rimuovere siffatte criticità e di mantenere un rapporto fisiologico con gli enti".
"La sentenza del Tribunale é chiara - sottolinea il sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta - la Tributi Italia non solo si é resa colpevole di diverse mancanze nei confronti dei Comuni, ma non ha nemmeno più la forza di superare la crisi strutturale che sta attraversando. Da queste premesse, la cancellazione dall'Albo dei Riscossori era un semplice atto dovuto dalla Commissione Ministeriale".
Il Tar prosegue dicendo che "il ritardato od omesso versamento in sé è già un illecito dell'impresa concessionaria, aldilà, quindi, del numero minimo di omissioni ricorrenti per dichiarare (in caso di clausola risolutiva) o far dichiarare (negli altri casi) la risoluzione del rapporto concessorio". E prosegue: "Può pure darsi che, ove s'accerti lo stato d'insolvenza della ricorrente e si pervenga al suo fallimento, gli enti creditori concorrano con altri soggetti al soddisfacimento, forse solo in parte, delle loro pretese, ma é paradossale l'assunto attoreo secondo cui, per evitare tale evenienza, sarebbe stato opportuno non prounciare la cancellazione, pur se questa é doverosa a fronte degli accertati presupposti". Ed infine: "La cancellazione non é la fonte ma la risultante dello stato di crisi della ricorrente, a quanto pare irreversibile, su pure gli istituti di credito interpellati non hanno saputo come reperire risorse per il predetto risanamento. Sicché, foss'anche stata latamente discrezionale, la misura espulsiva sarebe stata ineluttabile a fronte di tali premesse e, quindi, logicamente coerente con queste e proporzionata per la miglior cura dell'nteresse pubblico".
"E' la vittoria definitiva del comune di Nettuno - ribadisce Chiavetta - grazie alla lunga e complessa battaglia legale che questa amministrazione ha condotto con la forza del diritto e con il sostegno di un'ampia documentazione. La sentenza del Tar, ultima vittoria di una lunga serie, é la conferma che non abbiamo nulla da imparare da chi si autoproclamava esperto e presagiva sciagure e disgrazie. La città di Nettuno ha saldamente in mano la gestione diretta delle proprie entrate". E poi un riferimento alle lettere scritte in questi giorni nelle rubriche dei giornali dall'ex sindaco Vittorio Marzoli. "Le lettere scritte ai giornali da chicchessia - conclude Chiavetta - sono solo chiacchere prive di ogni sostanza, solo un modo per ricercare una visibilità politica fuori luogo".
Il tribunale ha illustrato i motivi della decisione nella sentenza di respingimento, speigando che "la Commissione é pervenuta alla cancellazione a seguito di un prolungato e sostanzialmente irreversibile stato di crisi strutturale di tal società; v'é stato un accertamento, in contraddittorio con questa, dell'impossibilità di rimuovere siffatte criticità e di mantenere un rapporto fisiologico con gli enti".
"La sentenza del Tribunale é chiara - sottolinea il sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta - la Tributi Italia non solo si é resa colpevole di diverse mancanze nei confronti dei Comuni, ma non ha nemmeno più la forza di superare la crisi strutturale che sta attraversando. Da queste premesse, la cancellazione dall'Albo dei Riscossori era un semplice atto dovuto dalla Commissione Ministeriale".
Il Tar prosegue dicendo che "il ritardato od omesso versamento in sé è già un illecito dell'impresa concessionaria, aldilà, quindi, del numero minimo di omissioni ricorrenti per dichiarare (in caso di clausola risolutiva) o far dichiarare (negli altri casi) la risoluzione del rapporto concessorio". E prosegue: "Può pure darsi che, ove s'accerti lo stato d'insolvenza della ricorrente e si pervenga al suo fallimento, gli enti creditori concorrano con altri soggetti al soddisfacimento, forse solo in parte, delle loro pretese, ma é paradossale l'assunto attoreo secondo cui, per evitare tale evenienza, sarebbe stato opportuno non prounciare la cancellazione, pur se questa é doverosa a fronte degli accertati presupposti". Ed infine: "La cancellazione non é la fonte ma la risultante dello stato di crisi della ricorrente, a quanto pare irreversibile, su pure gli istituti di credito interpellati non hanno saputo come reperire risorse per il predetto risanamento. Sicché, foss'anche stata latamente discrezionale, la misura espulsiva sarebe stata ineluttabile a fronte di tali premesse e, quindi, logicamente coerente con queste e proporzionata per la miglior cura dell'nteresse pubblico".
"E' la vittoria definitiva del comune di Nettuno - ribadisce Chiavetta - grazie alla lunga e complessa battaglia legale che questa amministrazione ha condotto con la forza del diritto e con il sostegno di un'ampia documentazione. La sentenza del Tar, ultima vittoria di una lunga serie, é la conferma che non abbiamo nulla da imparare da chi si autoproclamava esperto e presagiva sciagure e disgrazie. La città di Nettuno ha saldamente in mano la gestione diretta delle proprie entrate". E poi un riferimento alle lettere scritte in questi giorni nelle rubriche dei giornali dall'ex sindaco Vittorio Marzoli. "Le lettere scritte ai giornali da chicchessia - conclude Chiavetta - sono solo chiacchere prive di ogni sostanza, solo un modo per ricercare una visibilità politica fuori luogo".


